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Venerdì 27 marzo 2015
DIRITTO FONDAMENTALE ALLA TUTELA DELLA SALUTE Renderlo reale è la vera sfida della riforma del Titolo V della Costituzione Il 10 marzo 2015 la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il testo della riforma della Carta Costituzionale, che ora tornerà al Senato. Allo Stato vengono assegnate «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; per le politiche sociali; per la sicurezza alimentare», mentre alle Regioni viene attribuita la competenza specifica in materia di «programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali». Viene inoltre introdotta la clausola di salvaguardia attraverso cui lo Stato può intervenire, su proposta del Governo, in materie non riservate alla legislazione esclusiva qualora lo richieda la «tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale». Nell'ambito del Titolo II «Rapporti etico-sociali» della Costituzione, ovvero nella parte relativa all'elencazione dei cosiddetti diritti sociali, riveste un particolare rilievo il diritto alla tutela della salute (art. 32), unico diritto cui viene costituzionalmente attribuito il carattere di «fondamentale». In tal senso, le modifiche apportate dal legislatore, seppure rilevanti, a nostro avviso non sono ancora sufficienti per garantire l’uniforme attuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) su tutto il territorio nazionale. Infatti, con l’attuale formulazione dell’art. 117 del Titolo V, lo Stato non recupera il diritto a esercitare i poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni inadempienti nell'attuazione dei LEA, sia perché la legislazione esclusiva riguarda solo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - ma non quelli sanitari - che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sia perché la clausola di salvaguardia non include la tutela della salute. Vero è che sulla scia di una certa giurisprudenza costituzionale, secondo cui la dizione «diritti sociali» ricomprenderebbe anche i «diritti sanitari», nel corso della discussione alla Camera dei Deputati, è stato da più parti sostenuto che nel nuovo testo costituzionale un'eventuale ulteriore precisazione in tal senso sarebbe stata superflua. Tuttavia, a evitare ogni equivoco interpretativo nell’ambito della riforma costituzionale, l’Associazione Giuseppe Dossetti e la Fondazione GIMBE ritengono indispensabile esplicitare la tutela dei diritti sanitari. Infatti, la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 ha dato vita a ventuno sistemi sanitari diversi, in territori con differente gettito fiscale, con differente capacità e appropriatezza di spesa, con differente organizzazione dei sistemi sanitari regionali e della loro appropriatezza nella risposta ai bisogni sanitari. Tutto questo ha determinato l’incapacità del sistema di assicurare in modo omogeneo i LEA, eludendo i princìpi di equità e universalità sui quali si fonda il nostro servizio sanitario nazionale (SSN). La situazione attuale rischia seriamente di peggiorare l'inadeguatezza dei sistemi sanitari regionali più deboli limitando soprattutto le tutele sanitarie delle fasce più fragili e bisognose della popolazione. A tal proposito la sentenza n. 203 del 2008 della Corte Costituzionale ha precisato e chiarito che «proprio per assicurare l'uniformità delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza, spetta allo Stato determinare la ripartizione dei costi relativi a tali prestazioni tra il SSN e gli assistiti, sia prevedendo specifici casi di esenzione a favore di determinate categorie di soggetti, sia stabilendo soglie di compartecipazione ai costi, uguali in tutto il territorio nazionale». Inoltre, l'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del SSN, condotta tra il 2013 e il 2014 dalle Commissioni Affari Sociali e Bilancio della Camera, ha evidenziato la necessità di rafforzare il ruolo dello Stato nell’indirizzo e verifica dei sistemi sanitari regionali, al fine di garantire un'erogazione omogenea dei LEA su tutto il territorio nazionale. Anche la recente “Revisione OCSE sulla qualità dell’assistenza sanitaria in Italia” ha ribadito che il nostro SSN si trova ad affrontare due sfide principali: la prima è garantire che gli sforzi in atto per contenere la spesa in campo sanitario non vadano a intaccare la qualità dei servizi erogati; la seconda è quella di sostenere Regioni e Province Autonome che hanno una infrastruttura più debole, affinché possano erogare servizi di qualità pari alle regioni con le performance migliori. Infine, il Presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento ha pronunciato a questo proposito parole rassicuranti, affermando di essere «il garante della Costituzione», che «la garanzia più forte della nostra Costituzione consiste nella sua applicazione» e che «garantire la Costituzione significa garantire i diritti dei malati». Tutti questi elementi ci spingono a chiedere ai membri del Senato di rivedere l’articolo 117, così come proposto di seguito, al fine di assegnare in maniera inequivocabile allo Stato il ruolo di garante del diritto alla tutela della salute assicurando una uniforme erogazione dei LEA in tutte le regioni e riallineando il SSN sui princìpi di equità e universalismo che lo contraddistinguono. Bologna, 27 marzo 2015
Per l’Associazione “G. Dossetti: i Valori” - Claudio Giustozzi
Per la Fondazione GIMBE - Antonino Cartabellotta
| Testo dell’articolo 117 della Costituzione come approvato dalla Camera dei Deputati il 10/03/2015 | Testo dell’articolo 117 della Costituzione come proposto dall’Associazione Giuseppe Dossetti e dalla Fondazione GIMBE |
|---|---|
| «Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. | «Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. |
| Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: | Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: |
| a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; | a) identica; |
| b) immigrazione; | b) identica; |
| c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; | c) identica; |
| d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; | d) identica; |
| e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; | e) identica; |
| f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; | f) identica; |
| g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale; | g) identica; |
| h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; | h) identica; |
| i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; | i) identica; |
| l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; | l) identica; |
| m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; | m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; |
| n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; | n) identica; |
| o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale; | o) identica; |
| p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; | p) identica; |
| q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero; | q) identica; |
| r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; | r) identica; |
| s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; | s) identica; |
| t) ordinamento delle professioni e della comunicazione; | t) identica; |
| u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; | u) identica; |
| v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; | v) identica; |
| z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. | z) identica. |
| Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. | Identico. |
| Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. | Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela della salute delle persone, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. |
| Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. | Identico. |
| La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. | Identico. |
| Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. | Identico. |
| La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. | Identico. |
| Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato». | Identico. |